ICS2 (Import Control System 2) è una nuova versione del sistema di controllo delle importazioni originale dell'UE e introduce nuovi requisiti per i trasportatori che spediscono merci nell'UE via mare, strada o ferrovia.
Invece di inviare l'ENS UE direttamente all'ufficio doganale del paese di ingresso, tutti i paesi membri trasmetteranno i dettagli a un sistema centralizzato dell'UE, la Shared Trader Interface. Inoltre, sarà necessario fornire ulteriori informazioni all'interno dell'ENS UE.
L'obiettivo principale dell'ICS2 è quello di migliorare la sicurezza e la supervisione delle merci che entrano nell'UE. L'ICS2 sarà introdotto gradualmente e le norme entreranno in vigore al momento della sua integrazione nel sistema.
- Per il Mare del Nord (dichiarazione marittima), l'ICS2 è in uso da diversi mesi.
- I vettori stradali e ferroviari (dichiarazione RoRo) dovrebbero collegarsi tra il 1° aprile e il 1° settembre 2025.
Requisiti ICS1
- Informazioni sul veicolo/rimorchio
- Dettagli del percorso
- Data e ora del viaggio
- IMO (per IE o merci non accompagnate)
- Dettagli del destinatario e del mittente
- Descrizione delle merci / codice merceologico a 4 cifre
- Informazioni sull'imballaggio
Informazioni aggiuntive richieste per ICS2
- Numero EORI UE o XI del trasportatore (per merci accompagnate) - richiedere un solo numero EORI UE o XI. Questo deve essere il numero EORI del territorio in cui si effettuerà la prima importazione
- Numero EORI UE o XI dell'importatore (se si tratta di un'azienda)
- Codice merceologico a 6 cifre
La descrizione delle merci deve essere chiara e precisa, in modo che il funzionario doganale possa identificare chiaramente le merci. Ad esempio, “casse del cambio per automobili” invece di “parti di automobili”.
Ricorda che avrai bisogno di un ENS UE anche per le spedizioni in transito, gli effetti personali (nell'ambito di un contratto di trasporto), i veicoli vuoti (che si spostano nell'ambito di un contratto di trasporto) e le merci trasportate con un carnet ATA.
Consulta la nostra guida comparativa sulla transizione da ICS1 a ICS2 per tutti i dettagli.
⚠️ Senza la documentazione corretta, non potrai viaggiare e potresti incorrere in sanzioni o ritardi.
Merci che non necessitano di ENS
- Effetti personali, a condizione che non siano trasportati con un contratto di trasporto
- Merci per le quali è consentita una dichiarazione doganale verbale, a condizione che non siano trasportate con un contratto di trasporto
- Merci NATO trasportate con il modulo 302
- Armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale dell'Unione dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, con mezzi di trasporto militari o mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente dalle autorità militari
- Carnet ATA o CPD - se soggetti a un contratto di trasporto / dipendenti da un operatore o trasportati in Francia, è NECESSARIO un ENS