Il periodo di transizione ICS2 per i trasportatori stradali e ferroviari e per i rimorchi non accompagnati finisce il 31 dicembre 2025.
Questo vuol dire che dopo questa data, per i vettori stradali e ferroviari e per i rimorchi non accompagnati, gli operatori non potranno più presentare le dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) nel vecchio sistema nazionale francese ICS(1).
Se un'ENS non viene presentata in ICS2 a partire dal 1° gennaio 2026, le autorità doganali possono:
- rifiutare l'ingresso delle merci nel territorio doganale dell'UE;
- avviare un'azione legale per mancata presentazione delle formalità di sicurezza.
Sono interessati in particolare i seguenti flussi:
- Introduzione nel territorio doganale dell'UE attraverso il Mediterraneo: flussi stradali nel trasporto combinato e rimorchi non accompagnati - trasporto via traghetto;
- Introduzione nel territorio doganale dell'UE attraverso la frontiera intelligente con il Regno Unito: flussi stradali nel trasporto combinato e rimorchi non accompagnati - trasporto via traghetto o navette ferroviarie attraverso il tunnel sotto la Manica.
Per poter presentare l'ENS nell'ICS2 a partire dal 1° gennaio 2026, gli operatori devono prima:
- avere un numero EORI, anche se non sono stabiliti nel territorio doganale dell'UE. Il numero EORI deve essere richiesto allo Stato membro in cui l'operatore è stabilito, o a qualsiasi Stato membro per gli operatori non stabiliti nel territorio doganale dell'UE;
- scegliere il loro metodo di accesso all'ICS2 per presentare l'ENS.
Focus sulla frontiera intelligente con il Regno Unito dopo la Brexit
Una volta che inizieranno a presentare gli ENS nell'ICS2 per i flussi che attraversano la frontiera intelligente con il Regno Unito, gli operatori economici dovranno essere in grado di creare e utilizzare gli ELO (Obligatory Logistics Envelopes) per facilitare l'attraversamento della frontiera e velocizzare il trattamento delle dichiarazioni (ENS e dichiarazioni doganali).
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